Differenza tra residenza e domicilio fiscale

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Molto spesso si tende a confondere il concetto di residenza con quello di domicilio, per non parlare delle difficoltà a comprendere il reale concetto di domicilio fiscale.

La differenza tra residenza e domicilio è specificata dall’art.43 del Codice Civile, il quale chiarisce che la residenza è “il luogo in cui la persona ha la dimora abituale“, in altre parole il luogo in cui la persona risiede abitualmente, mentre il domicilio è il luogo in cui la persona “ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi“.

In altre parole una persona residente a Milano potrebbe avere il domicilio a Roma perchè è lì che svolge la sua attività lavorativa. L’art. 47 del Codice Civile, invece, disciplina l’elezione di domicilio specificando che è consentito eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari, purchè tale elezione venga effettuata per iscritto.

Il concetto di domicilio fiscale, invece, viene chiarito dagli articoli 58 e 59 del DPR 600/1973.

Il primo, in particolare, stabilisce che le persone fisiche residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel comune in cui risiedono, mentre le persone non residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani che risiedono all’estero, invece, per il fisco italiano hanno il domicilio fiscale nel comune italiano di ultima residenza.

Per quanto riguarda i soggetti diversi dalle persone fisiche, il domicilio fiscale è nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa, la sede secondaria o una stabile organizzazione, oppure nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.

L’art.59, invece, stabilisce che l’amministrazione finanziaria, tramite provvedimento motivato e notificato alla persona interessata, ha il potere di stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle disposizioni dell’articolo precedente, nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attività oppure, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa.

La stessa amministrazione finanziaria, inoltre, può consentire al contribuente che presenta una richiesta motivata di eleggere il suo domicilio fiscale in un comune diverso da quello previsto dall’articolo precedente.

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LINK (Impresalavoro.eu)

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