Certificato di Malattia – Visite Fiscali – Orari 2012

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Tutte le informazioni su come funzionano le Visite Fiscali telematiche, cosa cambia per il datore di lavoro e i dipendenti.

Come si svolge la visita di controllo medico per malattia, quali sono gli orari delle fasce di reperibilità obbligatorie per i dipendenti privati, pubblici, Militari, Carabinieri, Polizia di Stato, personale scolastico e insegnanti, chi non è obbligato a rispettare le fasce, come funzionano le visite fiscali Inail per infortunio, orari per la malattia bimbo, sistema di richiesta telematica per il controllo dei lavoratori in malattia, Inps e le visite fiscali, obbligo reperibilità domenica e festivi, 7 giorni su 7, malattia causa servizio no obbligo di reperbilità nelle fasce orarie.

Le Visite Fiscali per i lavoratori in malattia sono state attivate con la Circolare Inps del 12 settembre 2011 in via telematica, infatti, a partire da tale data, i datori di lavoro possono richiedere all’Inps il servizio di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti mediante presentazione online della richiesta.

[tab:Come Funziona]

Come funziona la richiesta telematica del controllo della malattia dei dipendenti pubblici e privati da parte del datore di lavoro?

Il servizio di richiesta in modalità telematica delle visite fiscali mediche di controllo a domicilio e o ambulatoriale, riguarda sia i dipendenti pubblici che privati. Il sistema telematico Inps, pertanto, fornisce al datore di lavoro che ha disposto il controllo di un suo dipendente in malattia, un numero di protocollo relativo alla sua richiesta, in versione stampabile che può essere visualizzato in qualsiasi momento e verificare lo stato di avanzamento della richista fino all’esito della visita medica.

La presentazione della richiesta dovrà essere effettuata attraverso il portale WEB dell’Istituto - servizio di “Richiesta Visita Medica di controllo”, con accesso tramite PIN e previa autorizzazione all’accesso al servizio.

Non appena rilasciato il certificato di malattia da parte del medico curante, entro al massimo un giorno dalla dichiarazione di stato di malattia del lavoratore, l’informazione del certificato con n° di protocollo è visibile a tutti i soggetti che possono richiedere o effettuare la visita fiscale (INPS, INAIL, ASL o ASP, datore di lavoro).

[tab:Cosa cambia per il lavoratore]

Come e cosa cambia per i lavoratori dipendenti privati e pubblici lo svolgimento delle visite di controlllo della malattia?

Con l’introduzione del sistema telematico Inps riguardo le visite di controllo fiscale per i Dipendenti Pubblici e Privati in malattia, si è reso maggiormente elastico, immediato e veloci le modalità di richiesta da parte del datore di lavoro, del controllo di un dipendente che dichiara lo stato della malattia, pertanto, se prima tra la dichiarazione di malattia del lavoratore e la possibile attivazione della procedura di controllo richiesta dall’azienda poteva passare anche un giorno, ora è immediata e quindi più facile che il controllo della visita fiscale dell’Inps possa anche essere nella stessa giornata di inizio malattia.

Sempre attarverso il canale telematico, tutti i dipendenti pubblici e privati possono consultare in qualsiasi momento i propri attestati/certificati direttamente sul sito dell’Inps attraverso i canali web attivati e certificati dall’Ente, pertanto, possono accedere alla:

  • consultazione attestati di malattia
  • consultazione certificati di malattia
  • I dipendenti, inoltre, in ogni momento possono richiedere all’Inps l’invio automatico dei certificati alla propria casella di posta elettronica certificata, Pec.

    [tab:Orari]

    Quali sono gli orari delle visite fiscali per i dipendenti pubblici e privati previste per il 2012?

    La visita fiscale può essere attivata dall’azienda, a pagamento, per via telematica o direttamente dall’Inps in caso di dipendenti privati e dall’ASl per il Pubblico Impiego, qualora il Dirigente Responsabile del lavoratore lo riterrà opportuno mentre è obbligatorio "dal primo giorno se l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative", secondo quanto stabiliti dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98. Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011.

    Gli orari della Visita Fiscale seguono un ordine diverso a seconda se si tratti di lavoro privato o pubblico:

  • Orari Visita fiscale per i dipendenti privati: 7 giorni su 7 con reperibilità nelle fasce dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00;
  • Orari Visite fiscali per i dipendenti della Pubblica Amministrazione: 7 giorni su 7 con la reperibilità nelle fasce dalle ore 09:00 alle ore 13:00 dalle ore 15:00 alle ore 18:00;
  • I dipendenti pubblici in genere, sono soggetti ad un orario di reperibilità per malattia più severo rispetto ai privati, prevedendo 4 ore la mattina, dalle 9 alle 13, e 3 ore il pomeriggio dalle 15 alle 18. Durante queste fasce orarie il lavoratore in malattia ha l’obbligo di essere reperibile presso il suo domicilio o altro indirizzo comunicato a inizio malattia.

    L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. Da tale obbligo sono esclusi i dipendenti la cui assenza dal lavoro deriva da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, da infortuni sul lavoro, da malattie per le quali è riconosciuta la causa di servizio e dagli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

    [tab:Chi non ha l’obbligo]

    Chi Non ha l’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali?

    I lavoratori, sia essi dipendenti pubblici e Privati che Non hanno l’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali, sono coloro che in caso di visita di controllo l’assenza è riconducibile a:

  • Patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • Gravidanza a Rischio;
  • Infortuni sul lavoro;
  • Malattie per le quali è stata riconosciuta la Causa di Servizio;
  • Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta;
  • Visite Fiscali per Malattia Bimbo:

    L’art. 47 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, ha stabilito che entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni. Il bambino/a ammalato non può essere sottoposto a visita fiscale né il genitore che lo accudisce deve rispettare le fasce orarie di reperibilità.

    Visite Fiscali per Infortunio, Inail:

    Il Decreto 18 dicembre 2009, n.206, ha stabilito che siano esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti pubblici e privati per i quali l’assenza è riconducibile - tra le altre ipotesi - ad infortunio sul lavoro.

    Nel febbraio del 2010 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che l’Amministrazione riconosce il regime di esenzione solo quando è già in possesso della necessaria documentazione formale come, ad esempio, la denuncia di infortunio, all’Inail ma ciò non influisce sull’obbligo per l’amministrazione di richiedere la visita fiscale, per evitare attività amministrativa inefficace nonchè il rischio di un esborso ingiustificato.

    [tab:Militari]

    Visite Fiscali Carabinieri:

    L’articolo 21 del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri datato 3 marzo 1995, riguardante l’autorizzazione del Governo alla sottoscrizione del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri, ha stabilito che le assenze per malattia di un dipendente, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto alle fasce di reperibilità presso il domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.

    Per il personale dell’Arma, invece, la visita dell’ufficiale medico viene disposta dal Comandante di Corpo tutte le volte che quest’ultimo giudichi opportuno seguire l’andamento della malattia al fine di disporre eventuali interventi in favore del militare ammalato, come disposto dall’articolo 340 del Regolamento generale per l’Arma dei Carabinieri.

    Visite Fiscali Militari, Polizia di Stato:

    In base al Decreto Legge del 18 dicembre 2009, n°206 in vigore dal 4/2/2010, la Determinazione delle fasce orarie di reperibilita’ per i pubblici dipendenti e dei Militari in caso di assenza per malattia le fasce di  reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e per i Militari sono fissate secondo le seguenti fasce orarie: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18

    L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi a meno che non sussita una malattia per Causa Servizio.

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    SOURCE

    LINK (Guidafisco.it)

    LANGUAGE
    ITALIAN